Art. 2.

      1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per le nomine e le elezioni che, in virtù di specifiche disposizioni di legge, sono di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica si applica quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 5-bis».